1. In sede di prima attuazione, sono iscritte nel registro le associazioni presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella relativa banca dati tenuta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, costituite da coloro che esercitano professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14, purché presentino la domanda entro sessanta giorni dal riconoscimento.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia promuove, su richiesta delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la procedura prevista all'articolo 14 per l'individuazione delle professioni da riconoscere.
3. In ogni caso, le associazioni, iscritte ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dall'articolo 32 entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro.