Art. 33.
(Norme transitorie).

      1. In sede di prima attuazione, sono iscritte nel registro le associazioni presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella relativa banca dati tenuta dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, costituite da coloro che esercitano professioni riconosciute ai sensi dell'articolo 14, purché presentino la domanda entro sessanta giorni dal riconoscimento.
      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia promuove, su richiesta delle associazioni di cui al comma 1 del presente articolo, la procedura prevista all'articolo 14 per l'individuazione delle professioni da riconoscere.
      3. In ogni caso, le associazioni, iscritte ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono tenute ad adeguarsi ai requisiti stabiliti dall'articolo 32 entro e non oltre due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la cancellazione dal registro.

 

Pag. 35


      4. In sede di prima attuazione ai professionisti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano iscritti ad associazioni che hanno ottenuto il riconoscimento di cui al presente titolo non è richiesto il possesso del titolo di studio universitario, o equiparato, ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione.
      5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia, accertati i requisiti dei richiedenti, procede alla formazione del registro e dell'elenco e alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.